Statuto

“Associazione scuola dell’infanzia ARCOBALENO DEI BAMBINI E.T.S.”

Il 29 giugno 2022 l’Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno dei bambini” ha approvato la modifica dello Statuto: con questa modifica, redatta in base a quanto dispone la relativa normativa, l’Associazione rientra tra gli Enti del Terzo Settore, con la conseguente modifica della propria denominazione. L’Associazione è stata quindi iscritta al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore).

Riportiamo di seguito il testo del nuovo Statuto.

STATUTO  

Associazione Scuola dell’infanzia ARCOBALENO DEI BAMBINI Ente del Terzo Settore (o E.T.S.)

CAPO I = DENOMINAZIONE – SEDE E ORIGINE

Art. 1

L’Associazione Scuola dell’infanzia “ARCOBALENO DEI BAMBINI”, ebbe origine per opera di un Comitato locale costituitosi nelle persone dei Sigg. BIANCHI DOMENICO, DON GIULIO GALLI, MAGGIONI DR. VIRGILIO, MALINVERNI ING. ETTORE, ORSI ING. GUIDO, PRANDONI CAV. ERNESTO, RESTELLI GIOVANNI, TOIA FRANCESCO e col concorso di pubbliche e private sottoscrizioni. Già Ente Morale con R.D. n. 658 in data 7.3.1935, assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge 17.7.1890 n.6972 e successive modifiche. A seguito del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1/1 2/78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 345 del 12/12/78, la Scuola Materna di San Giorgio su Legnano venne ricompresa tra le II.PP.A.B., escluse dal trasferimento ai comuni “in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerente la sfera educativo religiosa”.

La natura giuridica di IPAB fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell’Associazione disposto con delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 23480 del 9/6/92, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 14/9/92. Con il succitato provvedimento di depubblicizzazione é stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 12 del codice civile.

L’Associazione è iscritta nel registro delle persone giuridiche private presso la Camera di Commercio di Milano al n. 385 del 7 aprile 2001. La scuola ha acquisito la parità scolastica con provvedimento n. 488 del 27/02/2001 ai sensi della Legge 62/2000.

Art. 2

L’associazione denominata “Associazione Scuola dell’infanzia ARCOBALENO DEI BAMBINI Ente del Terzo settore (o E.T.S.)” di seguito, in breve, “associazione” è un Ente del Terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. La dizione Ente di Terzo settore e l’acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta. L’associazione ha sede nel Comune di San Giorgio su Legnano, in via Visconti di Modrone n. 4 e la sua durata è illimitata.

 CAPO II.  FINALITA’ – ATTIVITÀ D’INTERESSE GENERALE E ATTIVITÀ

Art. 3

L’associazione è di ispirazione cristiano cattolica, è senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l’associazione:

  • concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento;
  • assicura un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
  • contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori.

L’associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

  • d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

In particolare l’associazione:

– svolge attività scolastica a favore di bambini di ambo i sessi in età prescolare residenti a S. GIORGIO SU LEGNANO e in altri comuni limitrofi ed esaurisce le proprie finalità dell’ambito territoriale della Regione Lombardia, e di seguito indicata come “Scuola dell’Infanzia”;

– realizza iniziative culturali-pedagogiche a favore dei genitori dei bambini che frequentano la scuola con particolare attenzione alla conoscenza del loro processo evolutivo soprattutto in occasione del passaggio da scuola dell’infanzia a scuola primaria.

Art. 4

Nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 3, l’associazione non attua nessuna disparità e discriminazione di trattamento tra bambini. Eventuali menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali non possono costituire causa di esclusione dall’attività scolastica, ma è garantita la necessaria assistenza a condizione che gli Enti istituzionalmente competenti, secondo le disposizioni di legge, ne assumano le spese di propria spettanza, in particolare per quanto riguarda la presenza di personale di sostegno.

I bambini ammessi alla Scuola dell’Infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell’anno scolastico, nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l’istruzione primaria. Appositi regolamenti stabiliscono le norme sulla modalità, i requisiti di ammissione, di frequenza e di partecipazione.

Art. 5

L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio di Amministrazione l’individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 6

L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e nel rispetto delle norme di legge in materia.

 

CAPO III.  PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 7

L’Associazione ha attualmente un patrimonio costituito dalla proprietà di un fabbricato, sede dell’Associazione, situato in S. Giorgio su Legnano in Via VISCONTI Dl MODRONE n. 4 accatastato nel Comune di S. Giorgio su Legnano (foglio n. 4 mappale 16, 17, 69)  del valore di € 1.785.000.00. La consistenza del patrimonio potrà variare nel rispetto delle norme di legge. Persegue le proprie finalità attraverso le seguenti fonti economiche:

  1. quote associative;
  2. contributi pubblici;
  3. contributi privati;
  4. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  5. rendite patrimoniali;
  6. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  7. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
  8. altre entrate espressamente previste dalla legge;
  9. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 8

L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività e il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 9

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

CAPO IV. ORGANI

Art. 10

Sono Organi Istituzionali:

  • l’Assemblea degli associati,
  • il Consiglio di Amministrazione,
  • il Presidente,
  • l’Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 11

All’associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono aderire all’associazione sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Il numero degli associati è illimitato. Gli aspiranti associati chiedono di far parte dell’Associazione per mezzo di istanza indirizzata al Consiglio di Amministrazione con richiesta scritta firmata inviata con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione.

Art. 12

L’Associazione si riserva di accettare le domande di ammissione tra i propri associati. L’accettazione della domanda di ammissione avviene con votazione a scrutinio segreto da parte del Consiglio di Amministrazione ed è comunicata all’interessato, entro 15 giorni dalla delibera, con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni (60), comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato che, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha a sua volta sessanta (60) giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. I versamenti delle quote associative e dei contributi di cui sopra si effettuano con le modalità indicate nel regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Gli associati si distinguono in perpetui ed ordinari. Sono associati perpetui coloro che oltre la domanda e l’accettazione della medesima come previsto, hanno versato all’Associazione somme non inferiori all’importo fissato dal Consiglio di Amministrazione per tale categoria di associati. L’importo necessario per divenire associati perpetui è riveduto dal Consiglio ogni tre anni. Sono associati ordinari coloro che, oltre la domanda e l’accettazione della medesima come previsto, si impegnano a versare annualmente la quota che viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e la versino nei termini stabiliti dal C.d.a.. Le persone giuridiche associate sono rappresentate presso l’associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

La qualità di associato si perde in caso di decesso o scioglimento, per gli associati persone giuridiche, recesso, o esclusione. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio di Amministrazione, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata entro 15 giorni dalla delibera con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione, al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell’Associazione. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun associato ha diritto:

  1. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14 e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  2. di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  3. di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  4. di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  5. di recedere in qualsiasi momento;
  6. di esaminare i libri sociali.

Ciascun associato ha il dovere di:

  1. osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  2. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
  3. versare la quota associativa secondo l’importo e i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
CAPO V. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 13

L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti gli associati. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

Art. 14

Le assemblee sono indette e presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante invito scritto inviato agli associati e ai membri degli organi sociali, contenente le materie poste all’ordine del giorno, la data, l’ora, il luogo della prima e della seconda convocazione, indicata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima convocazione, e l’eventuale partecipazione di altre persone in qualità di “esperti” in qualche settore. L’Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L’avviso dovrà essere recapitato con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. ln caso di convocazione d’urgenza l’avviso dovrà essere recapitato almeno tre giorni prima al domicilio reale ed effettivo degli associati. L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

All’Assemblea possono intervenire tutti gli associati, ma hanno diritto di voto coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un solo voto che può delegare, con atto sottoscritto, ad altro associato (tra coloro che hanno diritto di voto), indicato nominativamente. Ogni associato non può avere più di tre deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio di Amministrazione o di altro organo sociale. Il diritto al voto spetta ad ogni associato che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 (sessanta) giorni. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Art. 15

Per la validità delle deliberazioni è richiesto, in prima convocazione, l’intervento di almeno la metà degli associati. ln seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad esclusione di quelle relative alla modifica dello statuto, allo scioglimento dell’Associazione ed alla devoluzione del patrimonio per le quali si applicano le disposizioni previste dall’art. 21 del Codice Civile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori-associati non hanno diritto di voto. Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale: esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 16

L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  • eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione
  • eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • ratifica l’importo delle quote associative,
  • delibera ogni questione che il Consiglio di Amministrazione voglia sottoporle, che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria;
  • approva il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione stesso;
  • deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  • deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  • approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione che non modifichino norme statutarie nel qual caso la competenza spetta all’Assemblea straordinaria;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, delibera l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio associativo.

CAPO VI. CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE

Art. 17

L’Associazione “Arcobaleno dei bambini ETS” è retta da un Consiglio di Amministrazione che ne è l’organo direttivo e che adempie tutte le funzioni previste dalle leggi e dai regolamenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È composto da sette (7) componenti compreso il Presidente ed il Vicepresidente che verranno nominati dal Consiglio stesso nel proprio seno. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione il Parroco pro-tempore della Parrocchia Beata Vergine Assunta di S. Giorgio su Legnano, o un suo Delegato, secondo quanto previsto dello Statuto originario e sei (6) membri eletti dagli associati di cui quattro (4) tra gli associati e due (2) membri eletti tra una rosa di almeno tre (3) candidati proposti dell’Amministrazione del Comune di San Giorgio su Legnano.

Qualora l’Amministrazione Comunale non proponga tale rosa di nomi entro trenta (30) giorni dall’invito inviato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, detti membri verranno scelti tra gli associati nell’assemblea convocata per la nomina.

Tutti i componenti non di diritto durano in carica cinque anni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e possono essere riconfermati senza interruzione.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo Direttivo dell’Associazione. Al Consiglio spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad esclusione di quelli che la legge o il presente statuto riserva alla competenza dell’assemblea degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione:

  • delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  • nomina il proprio Presidente e il Vicepresidente, scegliendoli tra i propri membri,
  • predispone il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo da sottoporre all’Assemblea degli associati per l’approvazione;
  • delibera la convocazione dell’Assemblea degli associati;
  • delibera l’accettazione dei nuovi associati;
  • delibera in merito all’esclusione degli associati;
  • delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  • adempie alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
  • predispone eventuali Regolamenti per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • delibera sul funzionamento dell’attività scolastica;
  • delibera i regolamenti del personale: assume, sospende e licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale;
  • delibera sulla stipula e sulla revoca delle convenzioni con enti pubblici e privati;
  • delibera su tutti i contratti relativi alla vita dell’Associazione;
  • delibera sull’acquisto e l’alienazione di titoli e beni mobili;
  • delibera sulla accettazione di eredità, legati e donazioni, delibera l’importo delle rette e dei servizi prescolastici istituiti e le modalità di versamento;
  • delibera l’adesione annuale alle Associazioni di categoria e alle iniziative proposte dalle stesse;
  • delibera i compensi di collaborazione,
  • delibera gli incarichi di consulenza e prestazioni specifiche;
  • nomina il Segretario, provvede alla vigilanza igienico-sanitaria avvalendosi del servizio preposto e al rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • provvede direttamente alla vigilanza sull’andamento disciplinare, mentre quella sull’andamento didattico è esercitata dalla competente Autorità Scolastica;
  • approva il progetto educativo;
  • delibera l’alienazione dei beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi Membri;
  • ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 26.

Art. 19

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione:

  • il personale dipendente dell’associazione,
  • gli amministratori ed il personale dell’Istituto di credito che svolge le funzioni di Tesoriere.

Se nominati decadono dall’Ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici direttivi, e in genere coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo la vigente legislazione e chiunque si trovi nelle condizioni previste dall’art. 2382 del Codice Civile. Nella sua prima riunione e prima di assumere ogni delibera, verifica l’assenza di dette cause ostative, in caso contrario ne promuove la sostituzione.

Art. 20

Decade il consigliere che resta assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo, e sarà subito comunicata dal Presidente all’interessato. Al Consigliere decaduto o dimissionario designato dalla Assemblea degli associati succederà il primo dei non eletti nell’ultima votazione assembleare. ln mancanza di un Consigliere eleggibile sarà convocata una Assemblea degli associati che eleggerà il nuovo Rappresentante. Al Consigliere decaduto o dimissionario designato dall’Amministrazione comunale di S. Giorgio su Legnano succederà un altro designato tra una rosa di nomi proposta dalla stessa e sarà eletto dall’Assemblea degli associati. Qualora l’Amministrazione Comunale non presenti una rosa di nomi prima dell’Assemblea convocata per la nomina, il nuovo amministratore sarà eletto direttamente dall’assemblea tra gli associati.

 

CAPO VII.  ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno in occasione della discussione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo e, comunque, ogni qualvolta ve ne sia motivo, per iniziativa del Presidente o su richiesta sottoscritta e motivata di almeno due (2) consiglieri.

La convocazione avviene con invito scritto, inviato con qualsiasi mezzo che dia riscontro della ricezione contenente la data, l’ora e il luogo della riunione, l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da recapitare ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione. ln caso di convocazione d’urgenza l’avviso dovrà essere recapitato almeno ventiquattro (24) ore prima. Il Consiglio può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 22

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età tra i presenti. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il voto viene espresso – a scelta del Presidente – per appello nominate o per alzata di mano. Le deliberazioni relative a questioni concernenti le persone possono essere prese con voto segreto. ln caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 23

Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti dell’ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione di queste. Nel caso in cui il Consiglio ne delibera l’accettazione, si procederà alla sostituzione del componente dimissionario secondo quanto stabilito dal precedente art. 20. ln egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all’esercizio delle funzioni o di pronunciata decadenza di un consigliere. Il consigliere nominato in sostituzione dura in carica sino alla scadenza del Consiglio.

CAPO VIII. RINNOVO DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE.

Art. 24

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle Amministrazioni ed agli Organi competenti le designazioni dei propri Rappresentanti al fine di procedere al rinnovo del Consiglio. Qualora nei trenta (30) giorni successivi alla richiesta, non venga fornita la rosa dei candidati, si procederà a norma dell’art. 17. Il Consiglio scaduto resta, comunque, in carica solo per ordinaria amministrazione fino all’insediamento di quello nuovo, da convocarsi entro trenta (30) giorni, nei limiti delle disposizioni previsti dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal Consigliere più anziano di età, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente devono essere associati dell’associazione.

CAPO IX. PRESIDENTE – SEGRETARIO – LIBRI SOCIALI

Art. 25

II Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio. Convoca, presiede e dirige le adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli associati, cura l’esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio e dall’Assemblea. Resta in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto. Qualora intenda dimettersi dalla carica dovrà convocare il Consiglio di Amministrazione per l’accettazione delle sue dimissioni e l’elezione del nuovo Presidente. Se intende dimettersi anche dalla carica di consigliere, il Consiglio di Amministrazione dovrà prima provvedere alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e quindi procedere all’elezione del nuovo Presidente.

Inoltre egli promuove ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’ Associazione, apre e chiude conti correnti bancari e postali e procede agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione; assume, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento. Spetta al Presidente, nel rispetto della normativa vigente, promuovere la predisposizione del Progetto educativo della Scuola da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono demandate al Vicepresidente o al Consigliere più anziano di età o al Consigliere più anziano di nomina.

Art. 26

Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio e dell’Assemblea degli associati, cura la redazione dei verbali, li firma e li raccoglie negli appositi registri. ln caso di sua assenza il Presidente designa un Consigliere o un Membro a tale funzione o un Notaio qualora lo prevedano norme di legge o lo ritenga opportuno. Il verbale del Consiglio o dell’Assemblea degli associati deve essere firmato oltre che dal Segretario anche dal Presidente e ratificato nella seduta successiva degli Organi interessati. Ogni consigliere può far inserire nel verbale una sintesi delle proprie dichiarazioni relative al suo voto o astensione.

Il segretario dell’Associazione predispone l’attuazione degli atti contabili e organizza il lavoro di segreteria, custodisce gli atti e i documenti dell’amministrazione, tiene la contabilità dell’Associazione. Egli risponde del suo operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive di massima. È nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27

Il Servizio di esazione e di cassa è affidato ad un Istituto di credito scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  4. il registro dei volontari*.
  5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera e) è a cura dell’organo a cui si riferisce.

I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ora e il luogo, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta è presentata al Presidente che provvede entro trenta (30) giorni dalla richiesta a rendere disponibile la visione dei libri presso la sede legale. La richiesta di eventuali estratti può essere esercitata ai sensi dell’art. 2422 del c.c. nelle modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO X. ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29

L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

CAPO XI. ESTINZIONE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

CAPO XII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute nonché quelle disciplinanti l’attività scolastica.

 

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